La Co-operative compliance rappresenta un modello nuovo, moderno e dinamico di interlocuzione tra impresa e fisco, originariamente sviluppatosi nei paesi di matrice anglosassone ed in Olanda e poi fatto proprio dall’OCSE che, a partire dal 2008, ha varato un ambizioso programma finalizzato a promuoverne l’adozione in tutti i paesi membri alla luce di standard approvati di comune accordo.

In Italia, la normativa in materia di Co-operative compliance è stata varata con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento il regime di adempimento collaborativo. La novità normativa costituisce un punto epocale di svolta nei rapporti tra imprese e fisco, come testimoniato a chiare lettere dall’Agenzia delle entrate nella sua circolare n. 38/E del 16 settembre 2016:

“Il regime introduce importanti elementi di innovazione nel rapporto tributario, prevedendo nuove modalità. di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle entrate, con la possibilità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o dell’assolvimento di altri obblighi tributari. Tale previsione offre opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto che può ricomprendere anche l’anticipazione del controllo e si presta, pertanto, a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali”.

Circolare Agenzia delle entrate 16 settembre 2016 n. 38/E

  • 2008

    L’OCSE pubblica lo studio “Into the role of tax intermediaries” Nasce in Italia il tutoraggio fiscale delle grandi imprese.

  • 2013

    L’OCSE pubblica lo studio “Cooperative compliance: a framework” Il 25 giugno viene avviato in Italia il progetto pilota dell’Agenzia delle Entrate sulla co-operative compliance delle grandi imprese.

  • 2015

    Entra in vigore il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che introduce il regime facoltativo di adempimento collaborativo per le grandi imprese.

  • 2016

    Il 14 aprile l’Agenzia delle entrate pubblica il primo provvedimento del Direttore sull’accesso al nuovo regime di adempimento collaborativo.
    A giugno L’OCSE pubblica lo studio “Building a better tax control framework”.
    Il 16 settembre l’Agenzia delle entrate emana la circolare n. 38/E contenente chiarimenti sul nuovo regime di adempimento collaborativo.

  • 2017

    Il 26 maggio l’Agenzia delle entrate pubblica il secondo provvedimento del Direttore sull’accesso al nuovo regime di adempimento collaborativo.

  • 2020

    Il nuovo regime di adempimento collaborativo viene reso accessibile a tutte le imprese con fatturato superiore a euro 100 milioni ed a tutte le imprese appartenenti a gruppi.

Il regime di adempimento collaborativo: oggi - 2020

Attualmente solo un numero limitato di aziende è facoltizzato dalla legge ad accedere al regime di adempimento collaborativo, ma al termine della fase di prima applicazione, che il d.m. del 30 dicembre 2016, ha fissato al 31 dicembre 2019, la platea delle imprese legittimate a beneficiarne si estenderà considerevolmente.

OGGI

  • Soggetti con fatturato > 10 miliardi
  • Soggetti che hanno aderito al progetto pilota con fatturato > 1 miliardo
  • Soggetti che svolgono funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale nei confronti di soggetti sub a) e b)
  • Soggetti con volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro nei cui confronti i contribuenti sub b), anche con fatturato < 1mld, svolgono funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale
  • Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle entrate, prestata a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o dai ricavi

2020

  • Soggetti con fatturato > 100 milioni
  • Soggetti che hanno aderito al progetto pilota con fatturato > 100 milioni
  • Soggetti che svolgono funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale nei confronti di soggetti sub a) e b)
  • Imprese appartenenti a gruppi
  • Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle entrate, prestata a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o dai ricavi

i principi costitutivi

L’ingresso nel regime di adempimento collaborativo consente di mettere sotto controllo totale la variabile ed il rischio fiscale d’impresa limitando in modo significativo la possibilità di future contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate con l’acquisizione dei seguenti benefici:

  • No surpise approach

    Le tematiche fiscali d’impresa vengono discusse preventivamente con funzionari dell’Agenzia delle entrate appartenenti ad unità specializzate.

  • Fairness First

    Le conseguenti decisioni finalizzate alla redazione corretta delle dichiarazioni fiscali sono assunte di comune accordo sulla base di una discussione condotta su un piano di parità delle posizioni ed alla stregua di criteri di obiettività ed imparzialità.

  • Tax audit shelter

    La definizione preventiva del trattamento da riservare alle tematiche fiscali suscettibili di sollevare dubbi consente di acquisire certezza di comportamenti e di poter dunque pianificare più consapevolmente l’impiego delle risorse finanziare e gli investimenti dell’impresa.

  • Early certainty

    Oggetto della discussione sono le tematiche fiscali d’impresa attuali, per le quali è necessario decidere quale sia il trattamento corretto. Viene dunque definitivamente archiviata la tradizionale tecnica della verifica sui pregressi periodi d’imposta, immancabilmente foriera di contestazioni e contenzioso e generatrice dei correlati costi di gestione.

I vantaggi in concreto

La vigente normativa del regime di adempimento collaborativo offre da subito tangibili vantaggi:

  • Esclusiva competenza dell'Agenzia delle entrate

    Le imprese ammesse al regime di adempimento collaborativo sono sottoposte all’esclusiva vigilanza fiscale dell’Agenzia delle entrate. Nei loro confronti la Guardia di finanza non può eseguire controlli e verifiche tributarie.

  • Eliminazione del rischio di sanzioni penali

    L’implementazione del sistema di controllo del rischio fiscale necessario per l’accesso al regime e la sua validazione da parte dell’Agenzia delle entrate rendono impossibile la configurazione del dolo specifico di evasione, elemento costitutivo delle più gravi fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, costituendosi con ciò ostacolo, solo eccezionalmente superabile, alla perseguibilità penale di eventuali violazioni contestate.

  • Preventivo accordo scritto e vincolante con l'Agenzia delle entrate sulle operazioni di maggior rilievo

    L’accesso al regime di adempimento collaborativo offre la possibilità di sottoscrivere con l’Agenzia delle entrate accordi preventivi e vincolanti per entrambe le parti ai fini della definizione del trattamento fiscale delle operazioni straordinarie e di quelle a rilevanza strategica.

  • Sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative fino a definizione del contesto

    Nel caso di accertamenti fiscali, la riscossione delle sanzioni irrogate nei termini sopra indicati non può comunque avere luogo prima della definizione del contesto in sede amministrativa o contenziosa.

  • Rimozione dell'obbligo di prestare garanzie

    I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

  • Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di contestazioni

    Qualora nel corso dei confronti periodici con l’Agenzia emergessero posizioni non condivise e venissero dunque assunte decisioni oggetto di successive contestazione da parte della stessa Agenzia, le sanzioni applicabili sarebbero ridotte del 50% e non potrebbero in ogni caso superare la misura minima prevista dalla legge.

  • Interpelli abbreviati

    Indipendentemente dai costanti momenti di confronto con i funzionari specializzati, l’impresa può sempre accedere alla procedura di interpello preventivo abbreviato, stabilita con d.m. 15 giugno 2016, per ottenere, entro 45 giorni, una risposta in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali.

  • Reputation enhancement

    Le generalità delle imprese che aderiscono al regime sono inserite nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

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